STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO Jesi
Titolo 1
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
E’ costituita l’associazione culturale per l’attività teatrale amatoriale denominata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO !
L’Associazione ha sede a Jesi via delle Terme 1, ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza teatrale in spirito di amicizia.
L’Associazione aderirà ad una Federazione Nazionale Teatrale (Ente di affiliazione dell’Associazione)
Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani del rispetto, accoglienza, pace e solidarietà.
In particolare l’Associazione si propone di:
- realizzare spettacoli teatrali;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
- promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Titolo II
I SOCI
Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare alla sua attività nel rispetto delle regole stabilite.
Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione e possono far parte degli organi associativi.
I soci minorenni partecipano alle assemblee, tramite un genitore o persona che ne fa le veci, con solo voto consultivo.
Art. 7
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative..
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, e morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta dei Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti dell’Ente di Affiliazione.
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
Art. 11
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.
E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
Art. 12
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera, fax o e-mail inviata ai soci e l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 2.
Art. 15
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ogni quattro anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; approva gli eventuali regolamenti e le eventuali modifiche; delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri: tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative b) fissare la data dell’assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
- d) predisporre la relazione dell’attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) determinare le quote associative e quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell’Associazione;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- h) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- i) deliberare sull’ammissione di soci;
- l) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;
- m) scegliere l’Ente Nazionale (ed eventualmente quello Regionale) di Affiliazione.
- n) formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- o) formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 18
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente più anziano.
Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art. 20
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I componenti il Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, fatta eccezione per l’Ente cui l’Associazione è Affiliata .
Titolo V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)
Art. 21
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Spetta al Collegio dei revisori:
- a) la revisione dei rendiconti annuali dell’Associazione
- b) la redazione della relazione sui predetti rendiconti annuali.
I rendiconti annuali devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per poter essere consultati dai soci. L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Spetta all’Assemblea decidere se nominare o no il collegio dei revisori dei conti.
Titolo VI
IL PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art.3/g del presente statuto, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E’ sancita la non trasmissibilità delle quote associative.
Art. 23
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici dell’Ente cui l’Associazione è Affiliata, nonchè alle norme sull’ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.